domenica 28 novembre 2010

Statuto

Statuto dell’associazione di volontariato
«VISIS»
(Volontariato Internazionale per lo Sviluppo dell’Impresa Sociale)

Art. 1 - Costituzione
È costituita ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, una libera associazione denominata «VISIS» (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo dell’Impresa Sociale) che avrà sede a Camerino, via Le Mosse n.10, e potrà costituire sedi amministrative ed operative ovunque lo ritenga opportuno, anche all'estero.
Essa è regolata dal presente statuto e per quanto esso non disponga, dalle vigenti leggi.
Art. 2 - Finalità
L'associazione VISIS intende perseguire con metodo e continuità, una azione contro la povertà nel mondo e le cause prioritarie che la determinano, favorendo un realistico impegno verso la costruzione di una umanità unita e solidale nel ricercare ed assicurare condizioni sociali, culturali e politiche di piena realizzazione dell'uomo.
Il raggiungimento di tale finalità viene perseguito principalmente favorendo lo creazione nei paesi più poveri di attività generatrici di reddito per i soggetti più svantaggiati, privilegiando la creazione di forme di auto-impiego e lo sviluppo di piccole e medie imprese socialmente utili.
In conformità a tali obiettivi e per il rispetto di essi, l'associazione riconosce in particolare a tutti i suoi membri, come a tutte quelle persone con le quali collaborerà, il diritto inalienabile di perseguire il pieno sviluppo della propria personalità secondo le convinzioni della propria coscienza.
L'associazione VISIS non persegue finalità di lucro.
Art. 3 - Attività
L'azione si concretizza in modo particolare attraverso:
a)      il sostegno economico e tecnico a programmi di sviluppo e autosufficienza;
b)      l'invio di volontari nei Paesi in via di sviluppo;
c)       il coinvolgimento di persone, organismi e istituzioni, pubbliche o private, suscettibili di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni più povere del mondo;
d)      l'attività di formazione, particolarmente rivolta alle attività economiche, sociali e culturali;
e)      l'attività di informazione, anche attraverso l'edizione di proprie pubblicazioni periodiche.
L’associazione potrà inoltre realizzare qualsiasi altra ttività utile per il raggiungimento dei fini istituzionali.
L'associazione ed i suoi soci si impegnano a:
a)      escludere dalle loro attività qualsiasi volontà di imporre ideologie e di promuovere interessi stranieri al Paese in cui operano;
b)      evitare di imporre alle comunità con le quali collaborano tecnologie, forme organizzative, servizi e metodi che non corrispondono al reale bisogno e desiderio degli interessati.

Art. 4 - Mezzi
Le entrate dell'associazione sono costituite:
a)      dalla quota di iscrizione nella misura fissata dal consiglio direttivo;
b)      dai versamenti volontari dei soci e dei gruppi di appoggio;
c)       da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
d)      da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi, nazionali ed esteri o di associati, che verranno accettati dal consiglio direttivo.
L'associazione comunque potrà raccogliere nelle forme opportune e con le garanzie necessarie i fondi finanziari ed economici per la realizzazione delle opere. A questo proposito potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari per il conseguimento delle finalità associative.
Art. 5 -I soci dell'associazione
I soci sono distinti in due gruppi:
a)      soci effettivi;
b)      soci collaboratori e sostenitori.

I soci effettivi sono tutte quelle persone fisiche, le associazioni, le persone giuridiche che si impegnano, con metodo e continuità, a dare gratuitamente il proprio tempo libero, nonché un contributo economico, per l'attività dell’associazione allo scopo di favorire la realizzazione dei fini sociali.
Le domande dei nuovi soci verranno presentate all'assemblea dal consiglio direttivo e da essa accettate col voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci presenti.
I soci collaboratori e sostenitori sono le persone fisiche, le associazioni, le persone giuridiche che si impegnano, per un tempo definito ma con regolarità, a dare il proprio contributo finanziario e/o la propria competenza professionale, per sostenere specifiche iniziative e programmi dell'associazione.
I soci collaboratori e sostenitori, sono accettati volta per volta dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti.
Art. 6 – Diritti e doveri dei soci effettivi
I diritti e doveri dei soci effettivi sono:
a)      partecipare all'assemblea generale con diritto di voto;
b)      essere eletti alle cariche associative;
c)       impegnarsi al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi dell'associazione, secondo le competenze statutarie, ed all'adempimento degli obblighi statutari;
d)      versare la quota associativa annuale decisa dal consiglio direttivo.

Art. 7 - Ammissione e dimissione dei soci effettivi
L'ammissione dei soci effettivi avviene su domanda degli interessati e su presentazione da parte di almeno due soci.
L'accettazione della domanda per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.
La qualità di socio effettivo si perde:
a)      per dimissione notificata per iscritto al consiglio direttivo;
b)      per delibera di esclusione del consiglio direttivo per inadempienza degli impegni assunti o per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto;
c)        per ritardato pagamento della quota sociale per oltre due anni.
Il consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione del libro soci.
Art. 8 - Struttura associativa
La struttura dell'associazione è cosi costituita:
a)      dall'assemblea dei soci effettivi che ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b)      da congressi pre-assembleari consultivi di programma che esprimono pareri e raccomandazioni per l’assemblea dei soci effettivi. A detti congressi consultivi partecipano anche i soci collaboratori e sostenitori che ne hanno diritto fino a quando conservano il proprio specifico impegno;
c)       dal consiglio direttivo costituito da un minimo di tre membri eletti per ogni triennio dall'assemblea dei soci effettivi anche tra i non soci; questi ultimi non possono essere presenti in consiglio in misura  superiore a 1/3;
d)      dal presidente e da un vice-presidente eletto ogni triennio dal consiglio direttivo: i consiglieri non soci non possono essere eletti alla presidenza;
e)      dal consiglio di disciplina e dal collegio dei revisori, eletti ogni triennio dall'assemblea dei soci effettivi anche tra i non soci.
Il consiglio direttivo e la presidenza sono rispettivamente organi esecutivi e di rappresentanza dell'associazione.
La struttura operativa dell'associazione sarà articolata in tanti comitati, quanti saranno necessari, diretti da un responsabile nominato dal consiglio direttivo possibilmente tra i membri del consiglio stesso.
Art. 9 - Assemblea
All'assemblea possono partecipare con diritto di voto solo coloro che sono stati ammessi all'associazione come soci effettivi.
L'assemblea delibera su tutte le questioni di straordinaria e ordinaria amministrazione, eccezion fatta per quelle demandate al consiglio direttivo.
L’assemblea straordinaria delibera:  la modifica dello statuto, lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'associazione.
Ogni socio può rappresentare per delega altri due soci.
L'assemblea ordinaria delibera: il programma annuale dell'associazione, il bilancio, la nomina e la revoca delle cariche sociali, eccezione fatta per i presidenti dei tre organi collegiali, e tutti i provvedimenti non riservati espressamente all'assemblea straordinaria.
Per la validità delle assemblee straordinarie è necessaria, anche per delega, la presenza dell'80% degli associati.
Per la validità delle assemblee ordinarie è necessaria la presenza, anche per delega, del 50% degli associati.
Le delibere sono prese con la maggioranza dei due terzi dei presenti all'assemblea straordinaria e a maggioranza semplice (51% dei presenti) nell'assemblea ordinaria.
Art. 10 - II consiglio direttivo
È composto da tre a nove componenti e gli sono attribuite le seguenti funzioni:
a)      l'ammissione dei soci effettivi e dei soci collaboratori e sostenitori  con diritto a partecipare ai congressi consultivi di programma;
b)      la nomina tra i propri membri del presidente che ha la rappresentanza dell'associazione e del vice-presidente che ne fa le veci in assenza o impedimento del presidente;
c)       l’esecuzione di deliberati dell'assemblea;
d)      la convocazione dell'assemblea almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo richieda il 10% degli associati;
e)      la determinazione della quota associativa;
f)       il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi quelli relativi alla cessione dei beni immobili.

Art. 11 - II consiglio di disciplina
È composto di tre membri e nomina tra questi il presidente.
Procede alla sospensione e dimissioni degli associati, quale che sia la funzione ricoperta anche d'ufficio, salvo il rispetto del contraddittorio, per gravi ragioni.
Art. 12 - II collegio dei revisori
È composto di tre membri, e nomina tra questi il presidente.
Ha la responsabilità del controllo dei costi della associazione ed accompagna il bilancio presentato alla assemblea con una propria relazione.
Art. 13 - Cooptazioni
II consiglio direttivo, il consiglio di disciplina e il collegio dei revisori, in caso di cessazione di uno o più membri per qualsiasi ragione, provvedono per cooptazione all'integrazione dell'organo.
I membri cooptati durano in carica fino alla prossima assemblea che delibererà le nuove nomine.
Art. 14 – Esercizio finanziario
L'associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata per l'approvazione del bilancio entro i successivi tre mesi.
Art. 15 - Recesso del socio
Ogni socio può recedere dall'associazione notificando il proprio recesso per iscritto; recesso che sarà efficace dall'anno solare in cui è pervenuto all'associazione.
Perderà lo status di socio effettivo colui che per due anni consecutivi non parteciperà attivamente alla vita ed ai programmi dell'associazione e che non è presente di persona a due assemblee consecutive senza giustificato motivo. La decisione finale spetta al consiglio di disciplina.
Il socio, anche se recedente, come il socio che per qualsiasi ragione non faccia più parte dell'associazione, non ha alcun diritto di ordine patrimoniale ne di altra natura nei confronti dell'associazione, ne potrà rivendicare compensi o restituzioni di quote dato che ogni suo apporto è destinato ai fini associativi.
Art. 16 - Scioglimento e messa in liquidazione
Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione, il nome ed il patrimonio dell'associazione saranno devoluti secondo le norme, le modalità ed i tempi stabiliti dall'assemblea, ad altra associazione che sia in grado di garantire la destinazione ai fini analoghi a quelli del presente statuto.
Art. 17 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto esplicitamente dal presente statuto si applicheranno le norme di legge vigenti.