lunedì 31 gennaio 2011

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO D’ATTUAZIONE DELLO STATUTO DEL VISIS.
(approvato dal Consiglio Direttivo del VISIS nella seduta del 30.12.2010)


Premessa
Lo scopo di questo Regolamento generale è quello di specificare i criteri e le regole per l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione VISIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo dell’Impresa Sociale.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per la sua interpretazione va fatto riferimento allo Statuto della VISIS ed alle norme di legge.

PARTE I        - Scopi e ambiti d’azione, sede, conti finanziari, fondi (artt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4)
PARTE II       - Soci (artt. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4)
PARTE III     - Ordinamento (artt. 3.1,3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9)
PARTE IV     - Organizzazione periferica (artt. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4)
PARTE V       - Disposizioni generali e transitorie (artt. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6)


PARTE PRIMA

Scopi, sede, fondi, conti finanziari

Art. 1.1 - Scopi, settori e ambiti d’azione di VISIS
Oggetto dell'interesse di VISIS è la creazione nei paesi più poveri di attività generatrici di reddito per i soggetti più svantaggiati, privilegiando la creazione di forme di auto-impiego e lo sviluppo di piccole e medie imprese socialmente utili ed in particolare nei settori:
  • agricoltura;
  • allevamento;
  • sanità;
  • energie rinnovabili;
  • tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) per assistenza sanitaria e istruzione a distanza;
  • istruzione e formazione.
L'azione si concretizza in modo particolare attraverso:
  • il sostegno economico e tecnico a programmi di sviluppo e autosufficienza;
  • l'invio di volontari nei Paesi in via di sviluppo;
  • il coinvolgimento di persone, organismi e istituzioni, pubbliche o private, suscettibili di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni più povere del mondo;
  • l'attività di formazione, particolarmente rivolta alle attività economiche, sociali e culturali;
  • l'attività di informazione, anche attraverso l'edizione di proprie pubblicazioni periodiche.
L’associazione potrà inoltre realizzare qualsiasi altra attività utile per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 1.2 - Sede
La VISIS ha sede in Camerino (MC), presso gli uffici della Presidenza.

Art. 1.3 - Fondi
Per lo svolgimento delle sue attività statutarie il VISIS si avvale delle fonti di finanziamento indicate dall'art. 4 dello Statuto.
Per quanto riguarda lasciti, elargizioni, donazioni di enti e privati dovranno essere osservate le obbligazioni stabilite dal donatore oltre che,ovviamente, le norme previste dalla legge.

Art. 1.4 - Conti finanziari del patrimonio attribuiti alle strutture
I conti finanziari da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi, nazionali ed esteri o di associati, citati all'art. 4 dello Statuto, sono gestiti contabilmente dalla Segreteria Generale (vedi art. 3.1; 3.8 del presente regolamento).


PARTE SECONDA

Soci

Art. 2.1 - Iscrizione nel libro dei soci.
L'iscrizione al VISIS – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo dell’Impresa Sociale - è volontaria.
Essa è subordinata alla presentazione da parte di due soci ed all’accettazione da parte del Consiglio Direttivo (CD), che verifica la compatibilità con i principi statutari.
La richiesta d’iscrizione deve essere accompagnata dalle informazioni, dichiarazioni e documenti indicati nei formulari approvati dal CD[1].
Non possono far parte VISIS coloro che siano incorsi nella perdita dell'elettorato attivo, o che abbiano riportato condanna penale che comporti l'interdizione perpetua o temporanea dei pubblici uffici o che incida sulla onorabilità del condannato, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione.

Art. 2.2 - Soci - qualifiche; versamenti quota d’adesione
I soci sono iscritti nel Libro Soci suddivisi in due categorie principali: i Soci Effettivi, i soli ad avere diritto di voto deliberativo nelle assemblee, ed i Soci Collaboratori e Sostenitori, che hanno diritto di voto deliberativo nei congressi consultivi di programma ma non nelle assemblee.
L’iscrizione dei Soci Effettivi è subordinata al versamento di una quota d’adesione la cui entità è fissata dal CD[2]; detta quota è rivalutata dal CD nella prima seduta d’ogni anno solare affinché la contribuzione complessiva all’Associazione risulti uguale per tutti i soci effettivi .
L’iscrizione deve essere accompagnata dalla presentazione della copia della disposizione permanente data ad una banca per il versamento sul conto corrente bancario del VISIS della quota sociale annuale entro il 10 gennaio d’ogni anno solare successivo a quello della prima iscrizione.
I Soci Effettivi iscritti nell’anno 2010 acquisiscono la qualifica di Socio Fondatore.
I Soci Collaboratori sono iscritti nel Libro Soci suddivisi in due categorie: Soci Collaboratori Volontari, che contribuiscono ai fini istituzionali con loro attività volontarie, e Soci Collaboratori Aderenti, che contribuiscono con il versamento di una quota sociale annuale da loro stessi stabilita.
L’iscrizione dei Soci Collaboratori Volontari deve essere accompagnata da una lettera di motivazione in cui viene dichiarata l’attività volontaria che il socio intende svolgere a favore dell’Associazione.
L’iscrizione dei Soci Collaboratori Aderenti deve essere accompagnata dal versamento,  comunque effettuato, della quota sociale annuale da loro stessi stabilita e di importo inferiore a quella dei soci effettivi, da ripetere entro il 10 gennaio d’ogni anno solare successivo a quello della prima iscrizione.
I Soci Sostenitori sono iscritti nel Libro Soci suddivisi in due categorie: Soci Sostenitori e Soci Sostenitori ”ad honorem”.
L’iscrizione dei soci sostenitori deve essere accompagnata dalla presentazione della copia della disposizione permanente data ad una banca per il versamento sul conto corrente bancario del VISIS di una quota sociale annuale da loro stessi stabilita, ma di importo non inferiore a quella dei soci effettivi, entro il 10 gennaio d’ogni anno solare successivo a quello della prima iscrizione..
La qualifica di Socio Sostenitore "ad honorem" è attribuita con delibera del CD a persone fisiche o giuridiche che si siano rese particolarmente meritorie nei confronti del VISIS o degli scopi che l’associazione persegue. La delibera che stabilisce l’iscrizione “ad honorem” viene presentata dal Presidente e deve essere corredata da una completa relazione che illustri l'attività e ne motivi l'eccezionale concessione. Il Socio Sostenitore “ad honorem” non è tenuto a versamenti a favore del VISIS ed ha gli stessi diritti dei Soci Sostenitori.

Art. 2.3 – Soci: tessere associative
A tutti i soci che svolgano attività internazionale di volontariato può essere rilasciata una tessera associativa valida per il periodo di volontariato. Tessere temporanee possono essere rilasciate anche ai soci che in Italia svolgano attività per le quali debbano dimostrare la loro appartenenza all’associazione VISIS.

Art. 2.4 - Perdita della qualifica di socio
La qualifica di iscritto al VISIS si perde:
  • per volontà dell'iscritto, mediante le "dimissioni";
  • per inadempienze amministrative, per "morosità";
  • per provvedimento disciplinare, con "l'espulsione";
  • per inadempienza ai doveri associativi, con la “decadenza”,
  • per decesso.
Le dimissioni hanno corso dal giorno successivo a quello in cui l'iscritto presenta comunicazione scritta alla sede del VISIS. La comunicazione può non essere motivata.
La perdita della qualifica di iscritto per morosità si verifica al 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo versamento della quota annuale.
La perdita della qualifica di iscritto per espulsione si verifica dalla data del provvedimento: l’espulso dovrà restituire l’eventuale tessera in suo possesso.
La perdita della qualifica di iscritto per decadenza viene deliberata dal CD per assenza da oltre un anno, non giustificata, delle attività richieste al Socio in base alla sua qualifica. Il socio deve essere preventivamente informato con lettera del Presidente del provvedimento di cancellazione che si intende assumere a suo carico.


PARTE TERZA
Ordinamento

Art. 3.1 - Organi statutari e amministrativi
Il VISIS svolge le sue funzioni ed attività per mezzo dei suoi organi statutari e degli organi amministrativi gestionali da questi istituiti, a livello sia centrale che periferico ed anche all’estero.
Sono organi statutari:
a)     l'Assemblea dei soci effettivi che ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b)     i Congressi consultivi di programma che esprimono pareri e raccomandazioni per l’assemblea dei soci effettivi. A detti congressi consultivi partecipano anche i soci collaboratori e sostenitori che ne hanno diritto fino a quando conservano il proprio specifico impegno;
c)      il Consiglio Direttivo (CD) costituito da un minimo di tre membri eletti per ogni triennio dall'assemblea dei soci effettivi anche tra i non soci; questi ultimi non possono essere presenti in consiglio in misura  superiore a 1/3;
d)     il Presidente ed il Vice-Presidente nazionali, eletti ogni triennio dal consiglio direttivo: i consiglieri non soci non possono essere eletti alla presidenza né alle vice-presidenze;
e)     il Collegio dei revisori, eletto ogni triennio dall'assemblea dei soci effettivi anche tra i non soci.
f)       il Consiglio di disciplina, eletto ogni triennio dall’assemblea dei soci effettivi anche tra i non soci;
Il Consiglio Direttivo e la Presidenza sono rispettivamente organi esecutivi e di rappresentanza dell'associazione.
Sono organi amministrativi gestionali, istituiti dal CD con delibere approvate dall’assemblea dei soci effettivi:
a)     la Vice-Presidenza per l’Estero, con un Vice-Presidente scelto dal Presidente tra i consiglieri ed approvato dal CD;
b)     il Segretariato Generale, composto da un Segretario Generale designato dal Presidente anche tra i non soci ed approvato dal CD, e da Collaboratori volontari con incarichi specifici, proposti dal Segretario Generale anche tra i non soci ed approvati dal CD;
c)      i Referenti di Paese, proposti dal Segretario Generale anche tra i non soci ed approvati dal CD, con incarico di rappresentanza amministrativa gestionale nei paesi esteri;
d)     i Delegati Regionali, proposti dal Segretario Generale ed approvati dal CD, con incarico di rappresentanza amministrativa gestionale nelle Regioni italiane;
e)     il Comitato Etico, presieduto da un membro del CD e composto da membri designati dal Presidente ed approvati dal CD; il Comitato ha funzione consultiva e propositiva ed opera in base ad un proprio regolamento approvato dal CD; la sua funzione principale è il controllo della rispondenza delle azioni dell’associazione ai suoi fini istituzionali;
f)       il Comitato Tecnico, presieduto da un membro del CD e composto da membri designati dal Presidente ed approvati dal CD; il Comitato ha funzione consultiva e propositiva ed opera in base ad un proprio regolamento approvato dal CD; la sua funzione principale è il controllo della correttezza tecnica dei progetti e delle attività dell’associazione;
g)     il Comitato per il Fund Raising, presieduto da un membro del CD e composto da membri designati dal Presidente ed approvati dal CD; il Comitato ha funzione consultiva, propositiva ed esecutiva, ed opera in base ad un proprio regolamento approvato dal CD; la sua funzione principale è il reperimento delle risorse per la realizzazione dei progetti e delle attività dell’associazione.
Tutti i mandati degli organi amministrativi hanno durata triennale in concomitanza con il triennio degli organi statutari di cui sono espressione operativa.
Le cariche possono essere riconfermate ogni triennio successivo a quello del mandato in scadenza.

Art. 3.2 - Assemblea– composizione, compiti e funzionamento
L’Assemblea è costituita dai Soci Effettivi del VISIS. Essa delibera su tutte le questioni di straordinaria e ordinaria amministrazione, eccezion fatta per quelle demandate al consiglio direttivo. Può essere convocata in via ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea dei soci convocata in via ordinaria delibera:
§  il programma annuale dell'associazione,
§  il bilancio,
§  la nomina e la revoca delle cariche sociali, eccezione fatta per i presidenti dei tre organi collegiali, e tutti i provvedimenti non riservati espressamente all'assemblea straordinaria.
L’Assemblea, convocata in via ordinaria annuale, viene tenuta presso la sede sociale entro il mese di gennaio di ogni anno per l’approvazione dei bilanci consultivo e preventivo e della relazione del Presidente. La mancata approvazione della relazione o del bilancio comporta la decadenza del CD, che deve essere rieletto in successiva Assemblea, immediatamente convocata.
E’ convocata dal Presidente con comunicazione scritta – anche con mezzi informatici – con un preavviso di almeno quindici giorni.
Per la validità delle assemblee ordinarie è necessaria la presenza, anche per delega, del 50% degli associati. Le delibere sono prese a maggioranza semplice (51% dei presenti.
L’Assemblea dei soci convocata in via straordinaria delibera la modifica dello statuto, lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'associazione; è convocata all’occorrenza dal Presidente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ad ogni socio effettivo con un preavviso di almeno trenta giorni e viene tenuta presso la sede sociale.
Per la validità delle assemblee straordinarie è necessaria, anche per delega, la presenza dell'80% degli associati. Le delibere sono prese con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
L’Assemblea elegge, ogni volta che si riunisce, un presidente ed un segretario. Il presidente dell’Assemblea propone le norme di funzionamento della riunione, nel rispetto delle norme statutarie.
Salvo diversa volontà espressa dall’Assemblea, possono essere presenti alle riunioni, senza diritto di voto, tutti i Soci del VISIS.
Hanno diritto al voto solo i Soci Effettivi in regola con il versamento della quota sociale. Ogni votante può essere portatore di due deleghe scritte.

Art. 3.3 - Congresso consultivo di programma: composizione, compiti e funzionamento
Il Congresso consultivo di programma è costituito da tutti i Soci del VISIS. Viene tenuto nello stesso giorno e sede dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria e immediatamente prima di questa.
Il Congresso elegge ogni volta che si riunisce un presidente ed un segretario. Il presidente del Congresso propone le norme di funzionamento dello stesso, nel rispetto delle norme statutarie.
Il Congresso elabora documenti di opinione e di indirizzo, non vincolanti, destinati all’Assemblea che dovrà esaminarli e considerarli.

Art. 3.4 - Consiglio Direttivo: composizione, nomina, compiti e poteri
Il Consiglio direttivo è composto da tre a nove componenti, eletti per ogni triennio dall'assemblea dei soci effettivi anche tra i non soci; questi ultimi non possono essere presenti in consiglio in misura  superiore a 1/3.
Al consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
a)     l'ammissione dei Soci Effettivi e dei Soci Collaboratori e Sostenitori  con diritto a partecipare ai Congressi consultivi di programma;
b)     la nomina tra i propri membri del Presidente che ha la rappresentanza dell'associazione e del Vice-Presidente che ne fa le veci in assenza o impedimento del presidente; può nominare altri vice-presidenti per funzioni specifiche;
c)      l’esecuzione di deliberati dell'Assemblea;
d)     la determinazione della quota associativa;
e)     il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi quelli relativi alla cessione dei beni immobili;
f)       l’approvazione delle designazioni d’incarico proposte dal Presidente.

Art. 3.5 - Presidenza: composizione, nomina, compiti e poteri
Il Presidente è eletto dal CD tra i suoi membri e dura in carica per il triennio di incarico del consiglio direttivo.
Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione. Egli attua la politica generale dell'Associazione e realizza quanto deliberato dagli organi statutari.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Gli compete la convocazione dell'Assemblea almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo richieda il 10% degli associati.
Il Presidente nomina il Segretario Generale ed i presidenti dei Comitati.
Il Vice-Presidente è nominato dal CD su proposta del Presidente; egli ne svolge le funzioni presso la sede in caso di assenza, di impedimento o di cessazione.
Il Vice-Presidente per l’Estero è nominato dal CD su proposta del Presidente; egli ne svolge le funzioni nei paesi esteri, se non presente.

Art. 3.6 - Collegio dei Revisori: composizione, nomina, compiti e poteri
Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre componenti, eletto ogni triennio dall'assemblea dei soci effettivi anche tra i non soci; esso nomina al suo interno il Presidente del Collegio.
Il Collegio dura in carica tre anni ed esercita i poteri e le funzioni previsti dal Codice Civile. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea dei soci con relazione scritta.

Art. 3.7 - Consiglio di disciplina: composizione, nomina, compiti e poteri
Il Consiglio di Disciplina è composto da tre membri nominati dall’Assemblea; esso nomina all’interno il suo Presidente.
Al Consiglio di Disciplina vengono deferite tutte le controversie, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci.
Esso agisce su richiesta di uno degli organi statutari o amministrativi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

Art. 3.8 - Segretario Generale: nomina, compiti e poteri
Il Segretario-Tesoriere del VISIS è proposto dal Presidente e nominato dal CD tra i suoi membri. Nell’espletamento delle attività gestionali assume la qualifica di Segretario Generale.
Il Segretario Generale è il principale organo amministrativo dell’Associazione e provvede al funzionamento della Sede del VISIS, alla sua efficienza ed al funzionamento dei suoi servizi.
In particolare:
a) è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'Associazione, con poteri di firma nell’ambito dell’ordinaria amministrazione:
b) è responsabile della gestione dei volontari;
c) sovrintende alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci;
d) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
e) quale Tesoriere dell’Associazione, predispone gli schemi del bilancio preventivo e consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo; provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
f) provvede alla ordinaria amministrazione della Associazione in conformità alle disposizioni del Presidente.

Art. 3.9 – Comitati: composizione, nomina, compiti e poteri
Per approfondire problematiche legate alla vita associativa ed alla realizzazione dei fini istituzionali, l’Associazione costituisce dei comitati permanenti incaricati di vigilare, analizzare ed esprimere pareri e proposte nei diversi settori di attività dell’Associazione.
I Comitati sono istituiti dal CD, in attuazione dell’Art. 8 dello Statuto, nominando un presidente del Comitato scelto dal Presidente tra i Soci Effettivi ed affidandogli l’incarico di cooptare nel Comitato i Soci idonei e disponibili. Il supporto logistico-amministrativo sarà fornito dalla Segreteria Generale.
Ogni Comitato redigerà un proprio Regolamento, da approvare da parte del CD.
Ogni Comitato è tenuto a riunirsi almeno ogni semestre e a relazionare al Presidente sulla sua attività almeno annualmente, prima dell’Assemblea ordinaria di gennaio.


PARTE QUARTA
Organizzazione periferica

Art. 4.1 - Delegati Locali: nomina, compiti e poteri
Su proposta del Segretario Generale, il CD può nominare dei Delegati Locali che curano gli interessi e sovraintendono alle attività del VISIS sul territorio nazionale. I Delegati Locali collaborano con la Segreteria Generale, da cui dipendono funzionalmente.

Art. 4.2 - Sedi Periferiche Nazionali: istituzione, compiti e poteri
Laddove un certo numero di Soci risiedano nella medesima località ed esprimano il desiderio di costituirsi in nuclei operativi, il CD può istituire delle Sedi Periferiche sul territorio nazionale, coordinate da un Delegato Locale e amministrativamente e funzionalmente collegate con la Segreteria Generale.
Le Sedi Periferiche Nazionali devono dotarsi di proprio Regolamento, approvato dal CD.
La delibera di costituzione della Sede Periferica deve specificarne il grado di autonomia amministrativa e funzionale ed è revocabile a giudizio del CD.
Le Sedi Periferiche possono assumere, ove approvato dal CD ed utile per i fini istituzionali, la forma di Associazioni regionali dotate di proprio atto costitutivo e statuto. In tal caso al nove VISIS viene aggiunta la dizione “Sede Regionale per (nome della Regione)”. Le Sedi Regionali così costituite nominano propri Presidente, Tesoriere e Segretario; la carica di segretario viene ovunque assunta dal Segretario Generale del VISIS, che è coadiuvato da un Vice-Segretario residente nella Regione.
Il Consiglio Direttivo della Sede Regionale pretenderà dai sui iscritti la contemporanea iscrizione al VISIS.

Art. 4.3 - Referenti di Paese Estero: nomina, compiti e poteri
Per la migliore realizzazione dei fini istituzionali, il CD può nominare dei Referenti di Paese Estero, ivi residenti e soci del VISIS, incaricati di curare gli interessi e seguire le attività dell’Associazione in una Nazione estera o area geografica extraeuropea.

Art. 4.4 - Sedi Periferiche Estere; istituzione, compiti e poteri
Laddove un certo numero di Soci risiedano nella medesima nazione estera o area geografica extraeuropea ed esprimano il desiderio di costituirsi in nuclei operativi, il CD può istituire delle Sedi Periferiche Estere, coordinate da un Referente di Paese Estero, dotate di specifico Regolamento e collegate amministrativamente e funzionalmente con la Segreteria Generale.
La delibera di costituzione della Sede Periferica Estera deve specificarne il grado di autonomia amministrativa e funzionale ed è revocabile a giudizio del CD.
Le Sedi Periferiche Estere possono assumere, ove approvato dal CD ed utile per i fini istituzionali, la forma di Associazioni Nazionali dotate di proprio atto costitutivo e statuto. In tal caso il nome e la sigla vengono tradotte nella lingua locale e viene aggiunto il nome del Paese. Le Sedi Estere così costituite nominano propri Presidente, Tesoriere e Segretario; del Consiglio Direttivo deve far parte almeno un Socio Effettivo del VISIS.


PARTE QUINTA
Disposizioni generali e transitorie

Art. 5.1 - Cariche sociali:rimborsi,durata di esercizio, sostituzioni
Tutte le cariche sociali sono svolte come incarico aggiuntivo e sono gratuite.
Sono ammissibili solamente i rimborsi spese, che il CD può determinare anche in modo forfettario quando non siano esattamente determinabili.
Le cariche sociali, comprese quelle degli organi periferici, hanno durata triennale e scadono il 31 dicembre del terzo anno di mandato. Le funzioni delle cariche sociali vengono tuttavia esercitate sino all'insediamento delle nuove cariche.
Tutte le cariche sociali degli organi periferici che vengono sciolti cessano contestualmente allo scioglimento degli stessi.
Il mandato dei nuovi membri nominati in sostituzione di quelli cessati durante il triennio conserva la scadenza originale della carica sostituita.
Qualora nel corso del triennio si presentasse la necessità di sostituire il Presidente, la sua carica sarà assunta, fino al compimento del triennio, dal Vicepresidente .

Art. 5.2 - Rieleggibilità alle cariche sociali e amministrative
Tutti i soggetti eletti che ricoprono cariche sociali o amministrative gestionali sono sempre rieleggibili al termine del triennio di vigenza del loro mandato.

Art. 5.3 - Proroghe
Per motivate ed eccezionali cause l’Assemblea dei soci può prorogare il mandato di una o più cariche sociali.

Art 5.4 - Modifiche allo statuto e al regolamento
Le proposte di adozione di un nuovo statuto e relativo regolamento o di emendamenti al presente regolamento possono essere avanzate dall'Assemblea dei soci, dal Consiglio Direttivo, dalla Presidenza, dal Comitato per i regolamenti o da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.
Esse, dopo l'approvazione a maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo, vengono sottoposte al voto dell'Assemblea dei soci. Se l’Assemblea non stabilisce diversamente, le modifiche approvate diventano immediatamente operative.

Art. 5.5 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario decorre dal 1 Gennaio e termina al 31 Dicembre di ogni anno.
La tesoreria è tenuta dal Segretario-Tesoriere dell’Associazione.
L’Associazione prevede espressamente l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art.5.6 - Disposizione transitoria
La scarsità di iscritti non consente la costituzione immediata di tutti gli organi associativi.
Il Collegio dei Revisori ed il Consiglio di Disciplina dovranno essere istituiti entro l’anno sociale 2011.
Un Comitato per i Regolamenti e le Elezioni dovrà essere istituito entro l’anno sociale 2011.
Un Comitato Etico, un Comitato Tecnico ed un Comitato per il Fund Raising dovranno essere istituiti entro il primo semestre del 2011.



[1] Dati anagrafici, foto tessera e curriculum vitae, con autorizzazione al trattamento informatico ed alla pubblicità degli stessi.
[2] 240 euro per le iscrizioni effettuate nell’anno solare 2010.

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